NIS 2 e fornitori rilevanti, comunicazione entro il 31 maggio 2026
L’articolo 3, comma 9, lettera f), del decreto NIS prevede che il decreto stesso si applichi, indipendentemente dalle dimensioni, a un soggetto considerato critico in quanto elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti ai sensi della disciplina NIS.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ll), della Determinazione ACN 127437/2026 , un fornitore si considera “fornitore rilevante NIS” se fornisce servizi o prodotti a un soggetto NIS e soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di rilevanza:
- la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS (fornitura ICT);
- l’interruzione o la compromissione della fornitura comportano un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS (fornitura non fungibile)
Ai sensi dell’articolo 18 della Determinazione ACN 127437/2026, devono essere comunicate le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- il codice fiscale;
- il Paese in cui ha la sede legale;
- i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) di cui al Regolamento (CE) n. 2195/2002, relativi alle forniture di cui fruisce il soggetto NIS;
- il criterio di rilevanza, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ll), utilizzato.
Si evidenzia che i criteri di rilevanza sono (in alternativa o congiuntamente) i seguenti:
- la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS;
- l’interruzione o la compromissione della fornitura comportano un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS.